Cessione del credito e sconto in fattura: online regole sospensione

La cessione del credito e lo sconto in fattura, sono due possibilità da poter applicare nel caso in cui si stesse usufruendo del bonus casa. Ultimamente però, è stato integrato un decreto che regolamenta una eventuale sospensione di quest’ultime opzioni.

Vedremo di seguito quali sono le regole da seguire e in quali casi potrebbe vedersi la sospensione dello sconto in fattura oppure della cessione del credito.

Prima di concentrarsi sul nuovo regolamento da seguire, è bene fare una differenza tra cessione del credito e sconto in fattura. In cosa si differenziano le due opzioni? Quale sarebbe tra le due, quella più interessante?

La differenza tra cessione del credito e sconto in fattura spiegata semplicemente

Come riporta Danilo Arbinotti, redattore della categoria sui prestiti Euro, per cessione del credito si intende quell’operazione finanziaria in cui il contribuente richiede il rimborso di ciò che ha pagato ad una ditta per svolgere un determinato lavoro, ottenendolo da parte di un ente terzo (banca, Poste, Assicurazioni).

L’importo massimo del rimborso però, dev’essere equivalente al credito che viceversa sarebbe stato versato in dichiarazione. L’ente che offre il servizio (nonché tecnicamente definito fornitore), potrebbe essere una banca, un fornitore di beni, servizi o attività autonome.

Con lo sconto in fattura, quel che avviene è come preannuncia la parola stessa: viene applicato uno sconto a favore della ditta che fornisce il suo servizio, purché l’importo massimo non sia oltre il costo dei lavori impiegati dalla società.

Dunque con lo sconto in fattura la società che presta il servizio, anticipa al committente che ciò che egli dovrebbe pagare come spesa detraibile. La ditta in un secondo momento potrebbe cedere il credito a istituti finanziari o alle banche stesse.

Cosa bisogna comunicare all’Agenzia delle Entrate? E quali sono le regole per la “sospensione”?

Affinché l’operazione finanziaria sia lecita e conforme a quanto previsto dalla Lege italiana, qualsiasi attività di “sconto in fattura” o “cessione del credito”, dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Quel che bisogna fare è comunicare di non voler usufruire del bonus fiscale, bensì di ottenere lo sconto in fattura oppure la cessione del credito di cui abbiamo precedentemente parlato.

Di recente si sente parlare sempre più spesso della famosa sospensione. In effetti, il nuovo Decreto Antifrode (DL 157/2021), prevede che entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui il contribuente dichiara di voler usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate potrebbe bloccare l’operazione.

Tale blocco comprenderebbe un controllo minuzioso al fine di individuare i profili evasori o da poter incriminare come rischio di frode.

L’agenzia governativa e fiscale italiana, applicherà la sospensione nel momento in cui troverà una incongruenza durante le sue analisi:

  • Regolarità e coerenza sul controllo dei dati comunicati e presenti nella Anagrafe tributaria o che sono in archivio presso l’Amministrazione finanziaria.
  • Dati inerenti ai crediti sotto forma di cessione e per quei soggetti con crediti connessi a quest’ultima operazione.
  • Cessioni simili già richieste precedentemente dal soggetto presente nell’ultima comunicazione alla Agenzia delle Entrate.

Al termine del controllo e della sospensione dei cinque giorni da quando è stata mandata la comunicazione, il credito ceduto potrà essere utilizzato in compensazione usufruendo il modello F24.

Cessione del credito e sconto in fattura: cosa succede in caso di profili a rischio

L’agenzia delle Entrate non può sospendere la cessione del credito oppure lo sconto in fattura per un tempo massimo di 30 giorni. Entro cinque giorni, qualora l’ente governativo individui dei profili di rischio, comunicherà tempestivamente quanto trovato.

Se ciò si dovesse verificare, significherebbe che la sospensione si converta automaticamente in annullamento della pratica. A questo punto significherebbe che l’Agenzia delle Entrate, sarà entrata in possesso di dati incongrui e che avranno confermato l’atto di frode o evasione fiscale.

Viceversa, se il contribuente non dovesse ricevere nessuna comunicazione dopo l’atto di sospensione, allora gli effetti di quest’ultima decisione saranno “caduti automaticamente” una volta trascorso il tempo massimo a favore dell’ente governativo.

Sarà responsabilità dell’intermediario (qualora un terzo soggetto abbia inviato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate), ad informare il contribuente a cui spetta il credito o la detrazione fiscale, dello stato d’avanzamento della richiesta e di tutto ciò che gli verrà comunicato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Queste sono tutte e le uniche regole previste per la sospensione inerente alla comunicazione dello sconto in fattura e cessione del credito all’Agenzia delle Entrate.

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